Appalto → contratto per cui una parte, dietro corrispettivo (appaltatore), si assume l’obbligo di fornire un servizio o di realizzare un opera. L’altra parte è l’appaltante. Quando una delle due parti è la pubblica amministrazione si parla di appalto pubblico e abbiamo delle regole particolari per mantenere imparzialità e trasparenza. Abbiamo una vera e propria normativa per questi appalti pubblici per andare a descrivere come, in che condizioni e quando può stipulare un contratto di appalto di servizi, lavori, beni materiali vari ed eventuali. Il codice che regola gli appalti pubblici è stato cambiato proprio qualche tempo fa: dlgs 36/2023. Testo che punta molto alla semplificazione con il mezzo digitale, ma diminuito i controlli e le forme di trasparenza, soprattutto per previsioni del codice che non andremo a vedere al momento. Questa ha una sezione interamente dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dell’appalto. Nell’idea del legislatore tutto il procedimento per un appalto pubblico deve essere gestito con strumenti digitali.

Le gare di appalto sono molto onerose dal punto di vista documentale, abbiamo tanti documenti che devono essere prodotti. Abbiamo una diretta proporzionalità tra complessità dell’opera e complessità del bando. Immaginiamo un’azienda che abbia molti appalti pubblici che si trova a produrre sempre gli stessi documenti. Il principio attuale diventa l’unicità dell’invio ad una autorità che si chiama ANAC (autorità nazionale anti corruzione) che gestisce una banca dati nazionale. Così l’azienda non deve mandare sempre i documenti a tutti, ma tutte le stazioni appaltanti accedono ad ANAC hanno tutto quanto in maniera virtuale. Questo principio di unicità vale per l’impresa, ma anche per la pubblica amministrazione. Abbiamo degli obblighi di trasparenza e qui viene richiesta tantissimo. Carino su come la piattaforma ANAC andiamo a trovare tutte le gare in cui uno ha partecipato e che cosa ha vinto. Molto comodo anche per andare a fare controlli incrociati e ho un criterio di ricerca anche in più. Devono per altro essere favorite le procedure automatizzate. Si parla di ricorso alle AI e alla block chain come tecnologie favorite. Quando lo fa ci sono delle cautele specifiche che ci ricordano alcuni concetti incontrati quando abbiamo parlato della amministrazione digitale e delle decisioni algoritmiche. Queste ci dicono che devono assicurare la disponibilità del codice sorgente e i contratti che vengono fatti con l’operatore digitale devono includere anche clausole di assistenza anche per correggere errori. Quando applicando un algoritmo la stazione appaltante aggiudica una gara di appalto → lo scopo è fare risparmiare la amministrazione e avere il meglio al costo minore. Il codice deve anche essere comprensibile, soprattutto per quel che concerne l’implementazione algoritmica. Deve essere prevista la partecipazione di un decisore umano in una qualche fase del procedimento. Abbiamo anche un problema di non discriminazione algoritmica basata su diversi bias e poi, parlando anche in ambito economico, si immagina una discriminazione rispetto al mercato per garantire una parità rispetto al mercato. Questa parte che è stata descritta è totalmente nuova e vediamo come si svilupperà. Ci sono poi tre sistemi automatici di aggiudicazione che vengono descritti dal codice.

[12-05-2023]

Legge tutela per software e banche dati. Tutto il tema della proprietà intellettuale e industriale nasce in epoca analogica ed è pensata tutto quanta in analogico. La prima tutela d’autore era pensata per teatro e libri essenzialmente. La proprietà intellettuale si divide in due macro categorie:

La legge del 1941 è stata arricchita perché sono arrivati cinema, televisione e si sono ampliate le sfera di applicazioni. Quando si è iniziato a ragionare rispetto a software e banche dati, ci si è chiesto come tutelare chi ha introdotto e inventato un nuovo software? Si è deciso che fosse più adatta la tutela del diritto d’autore, questo perché mancano alcuni elementi. Il brevetto presuppone una applicazione industriale. Si è ampliata ancora una volta la sfera di applicazione della legge 603 del 1941. I software non sono brevettabili. Ci sono anche altre due caratteristiche → uso non rivale: uso di un software da parte di qualcuno non preclude che lo stia anche usando qualcun’altro. Nel brevetto se invento qualcosa è escludere gli altri e questo mi da un vantaggio in termini concorrenziali → perché se ho quella invenzione è perché ho fatto un investimento in ricerca e sviluppo e quindi voglio andarmi a tutelare.

Per quel che concerto il diritto di autore è ovviamente invece non rivale e non escludibile. Si precisa che oggetto della tutela è la forma espressiva, non il contenuto, ma la forma. Non sono oggetto di esclusiva le idee e i principi che sono alla base → questi sono patrimonio comune e condivisibile da tutti in maniera gratuita. Tu tuteli la tua invenzione ovviamente, la tua invenzione creativa. Come faccio? Come lo acquisto? E’ a titolo originario nel momento in cui sviluppo software o app io come autore acquisto la proprietà intellettuale. Mentre per il brevetto devo andare a registrare il tutto.

Il diritto di autore si compone di due diritti (anzi di due categorie):

  1. diritti morali d’autore: alcune caratteristiche specifiche che sono irrinunciabili, il che significa che se c’è un accordo per comprare i diritti morale d’autore questo non vale perchè il contratto è nullo e quindi non si può andare a considerare mai e poi mai. La nullità serve per tutelare chi altrimenti non potrebbe in alcun modo andarsi a tutelare. Non si possono rinunciare mai, spettano per sempre all’autore dell’opera, anche se alcuni di questi possono essere esercitati da coniugi e dei figli per successione. Sono imperscrittibili → non scadolo, non sono soggetti a prescrizione (cioè un lasso di tempo passato il quale non posso più andare ad esercitare il mio diritto). Il diritto di paternità, il diritto di essere riconosciuto sempre come autore dell’opera (pensiamolo anche riferito al software). L’autore si può opporre a che vengano fatte versioni tagliete o modificate che possono arrecare pregiudizio o disonore. Abbiamo anche il diritto di inedito. Posso decidere che l’opera resti inedita → pensiamo ad un romanzo. Poi abbiamo l’utlimo diritto morale che è quello di pentimento. Un autore può decidere di pentirsi di un’opera e la può andare a ritirare. Questo si scontra col fatto che qualcuno potrebbe averne preso i diritti e la vorrebbe utilizzare, in questo caso si deve indennizzare in un qualche modo.
  2. Diritti patrimoniali: posso cedere diritti patrimoniale, l’editore guadagna sul mio libro una volta che io sia stato liquidato. L’autore dell’opera ha un diritto di esclusiva sull’utilizzo della stessa. Che cosa comprende il diritto patrimoniale? Pubblicazione, riproduzione, esecuzione, la rappresentazione, la messa a disposizione del pubblico (renderla scaricabile), distribuzione (su canali di vendita più appropriati), traduzione, modifica, … è un elenco esemplificativo che qualunque cosa voglia fare su quel tipo di creazione è soggetto ad una esclusiva per acquistare il diritto patrimoniale dell’autore. Il diritto patrimoniale ha una data di scadenza → 70 anni dopo la morte dell’autore.

Col diritto d’autore si parla di esuarimento: si parla di esaurimento rispetto alla prima copia. Cioè chi ha comprato il libro può tranquillamente rivenderlo. Il diritto di autore si esaurisce con l’immissione della prima copia in commercio. Sui software invece sono dati in licenza. Ma si parla di esaurimento anche nel senso del mercato unico → cosa nato con UE. Lo scopo di UE era quello di un mercato unico, in cui non ho un mercato nazionale, per cui se autorizzo l’immissione in un paese europea, questo può circolare in tutti i paesi. Tutt’ora che l’ho messa in commercio ho esaurito il mio potere. Il tutto pensato in analogico. Il contratto di licenza ci dice proprio che cosa possiamo andare a fare e quali sono diritti e doveri di chi la usa.

Individuiamo due licenze:

Le licenze solitamente non vengono mai lette e ne fa qualche vuole a tal punto che è presente una misura tecnica per limitarne l’uso, la copia, etc. … Chi acquista il software che diritti ha → la legge è intervenuta e ha detto che ci sono dei diritti inderogabili. Troveremo sempre dei numerali romani.

Primo diritto dell’utente: fare copia di backup

Secondo: attentare alla decompilazione per attentare alla realizzazione di prodotti interoperabili. Voglio fare interagire due software che ho comprato

Terzo: diritto di studio e osservazione del funzionamento del programma. Diritto di cercare di capire come sia stato costruito e cercare di risalire al codice sorgente.

Quarto: diritto di fare modifiche necessarie per l’uso a cui è destinato. Faccio delle modifiche praticamente in locale.