Art 21 della costituzione riconosce la libertà di manifestazione del pensiero. Vedi app carina per la costituzione, per andare a vedere gli articoli.
Articolo 21 Costituzione Italiana
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Questo può andare a tutelare i discorsi di odio? O alle fake news? Negazionismo? Etc. …
In Europa si ritiene che vi siano dei casi, che devono essere motivati dal riscontro oggettivo e proporzionati. Quando ho un impatto sociale eccessivamente negativo, posso andare a limitare la libertà di manifestazione del pensiero. Vediamo i reati di apologia, istigazione, … che esistono da sempre nel codice penale. Perché se ne parla con specifico riferimento ai discorsi d’odio in rete: l’UNESCO fa una dichiarazione riguardo alla permanenza del tempo dei dati in rete e sicuramente insidiosa come cosa, e poi c’è anche un discorso di ritorno dei contenuti anche nel momento in cui io intervenissi che si ottenga effettivamente la scomparsa definitiva. Ho anche il tema dell’anonimato utilizzando il nickname e quant’altro. Ho anche una motivazione riguardo al fatto che io possa sfuggire facilmente alla giurisdizione di uno stato particolare. Sono ragioni convergenti ma che per questo rendono insidioso il discorso di odio fatto online rispetto a quello fatto di persona. Il primo riferimento normativo, lo ritroviamo nel diritto internazionale nel 1996 all’interno del patto internazionale dei diritti civili e politici dell’ONU. L’articolo 20 vieta la propaganda a favore della guerra o l’appello all’odio nazionale/religioso/razziale (tre parametri discriminatori). Ci sono tre materie, tre ambiti e tre comportamenti: incitamento alla discriminazione, incitamento all’ostilità, incitamento alla violenza. Sono state date anche altre definizioni.
Nel 1997 sempre nel diritto internazionale abbiamo l’ambito del consiglio d’Europa (CEDU), ha attivato una raccomandazione numero 20, che include anche forme di espressione che diffondono, sviluppano, giustificano odio razziale, xenofoia, antisemitsimo e intolleranza, attraverso l’etnocentrismo, discriminazione e ostilità verso minoranze e migranti.
Decisione quadro 2008/913/GAI: decisione è un’altra fonte dell’unione europea impone agli stati membri di perseguire penalmente istigazione alla violenza e all’odio e negazione di crimini contro l’umanità e genocidi.
<aside> 💡 Stati membri = stati EU Stati terzi = tutti gli altri stati
</aside>
Nel 2013 il PE ha sollecitato l’integrazione di questo obbligo aggiungendo l’antisemitismo e l’omotransfobia. Nel 2014 la CE ha rilevato ampi margini di inattuazione, perché non tutti gli stati si sono adeguatamente indirizzati verso la realizzazione.
Abbiamo anche la raccomandazione n.35 del 2013: si aggiunge l’intersezionalità. Si tiene conto del fatto che abbiamo una discriminazione plurima: donna + immigrata (due elementi che si combinano e aggrava la possibilità di discriminazione). Sempre in ambito internazionale e in tempi più vicini nel 2016 è stata approvata la raccomandazione generale n. 15 del consiglio d’Europa. Si parla di soprusi, insulti, stereotipi negativi o minacce a una persona o un gruppo sulla base di un elenco esemplificativo di caratteristiche identitarie. Sempre nel sistema CEDU anche la corte europea dei diritti dell’uomo ci sono due disposizione: libertà di manifestazione del pensiero (art 10). La CEDU ammette la limitazione quando queste limitazioni sono quelle necessarie in una società democratica per la difesa di interessi generali. Articolo 17 vieta l’abuso del diritto di manifestazione del pensiero per fare discorsi d’odio. Non posso usarlo come scusa per non andare a proteggere altri interessi.
[14/03/2023]
L’Italia si è adeguata in tal senso, l’Italia fa parte dell’ONU e ha aderito ovviamente alla CEDU. Questo non in maniera super tempestiva. Sono anche stati aggiunti due articoli del codice penale: 604 bis (bis = aggiunto successivamente con una novella = modifica ad un testo normativo) questo nel 2018. Questa è una norma che descrive un comportamento e ci allega effettivamente una pena. La condotta vietata sarebbero in realtà tante condotte vietate → come istigazioni a delinquere per odio razziale. I reati di istigazione non contrastano con la manifestazione del pensiero. Per la legge il pensiero e la parola ha comunque il loro peso e si immagina già la sollecitazione a commettere atti di violenza. La 604 bis si concentra in particolare per quel che riguarda l’odio razziale. Si punisce anche la partecipazione ad associazioni che promuovono attività di odio razziale. Il 604 ter prevede invece una aggravante. Le aggravanti in genere aggiungono un terzo della pena, ma il 604 ter è aggravante ad effetto speciale, cioè un reato diverso se è commesso per finalità di odio razziale ho un incremento di un 1/2 (obv per ergastolo non vale).
Una normativa particolare è il 215 del 2003, attuativo dell’unione europea. Testo europeo dedicato alla discriminazione sul luogo di lavoro: comportamento che non costituiscono reato, ma per cui sono definiti come molestie, comportamenti indesiderati, che possono essere assunti direttamente o indirettamente, che hanno un clima umiliante o offensivo per motivi di carattere etnico o razziale. Il regolamento dell’AGCOM 2019 si trova sul sito dell’AGCOM stesso.
AGCOM è l’autorità per le garanzie nelle comunicazione che nel 2019 ha adottato un regolamento per tutti gli operatori nel mondo della comunicazione, questa è anche rivolta agli attori maggiori della rete e tutti i vari operatori del settore multimediale. Sostiene che ci debbano essere del procedure che funzionino al fine di (si poteva riassumure tutto questo con il verbo attue) segnalare illeciti. Bisogna fare delle monitorazioni continue e ogni tre mesi mandare un report all’AGCOM e si prevedono anche campagne di sensibilizzazione nei confronti di questa problematica.
La Germania nel 2017 ha adottato un provvedimento che si applica ai social con più di 2 milioni di utenti (con sede in Germania) → legge Facebook = questa ha imposto a questi social di introdurre delle procedure che siano incisive con tempi rapidi e facili da accedere per segnalare da parte di utenti e rimuovere da parte del gestore della piattaforma per rimuovere messaggi d’odio. Fb ha tempo 24h, salvo accordi con le autorità.
Si è cercato di fare qualcosa di simile anche in Francia e alla fine la legge è andata in consiglio costituzionale francese, ma è stata considerata illegittima → tutti i providers dovevano provvedere a controllare entro 24h tutti i contenuti caricati in relazioni a un sacco di fatti specie. Il consiglio ha pensato che fosse un tantino sproporzionato, di fare un controllo di questo tipo andando a fare una censura preventiva e sostituendosi alla autorità pubblica. Questo sarebbe un toto scrutinio non di facile realizzazione.
In Italia in tempi a noi recenti è intervenuto il dlgs 208/2021 che fa attuazione di direttiva dell’unione europea e di cui ci interessa l’articolo 30. Per tutti i fornitori di servizi audiovisivi, persiste il divieto di istigazione o apologia di reato (apologia = difesa, promozione, di una determinata cosa, propaganda).
Il discorso di odio online è potenzialmente più efficace e tende ad essere più pervasivo. Questi discorsi potrebbero tradursi anche in azioni concrete nella vita reale. C’è anche un discorso di crescita esponenziale, cioè come reazione ad un discorso di odio ne possa nascere un altro. Il discorso di odio online potrebbe anche suscitare reazioni di sdegno e venga alimentato un dibattito che altrimenti non avrebbe modo di trovare una controparte e misure di reazione in positivo. Vengono chiamati in causa anche i provider che sono l’intermediario che gestisce il mezzo attraverso cui è stato commesso effettivamente il reato. In rete tutti possono andare a parlare. Questi soggetti, i provider, sono costretti a bilanciare i vari diritti costituzionali.
Come ci si regola in questi casi? In ambito statunitense all’inizio i provider non si importavano della questione, poi ognuno fa quel che vuole. In un secondo momento i provider sono stati coinvolti in un modo inizialmente soft solamente per bloccare le formi più gravi e inaccettabili e hanno dato delle linee guida agli utenti fino ad arrivare ad avere delle policy aziendali. Nel 2021 c’è stata anche un atto di soft law tra una cinquantina di paesi che hanno stilato una roadmap per un progressivo avvicinamento legislativo per andare ad ottenere una vera e propria legislazione digitale.