Legge Bassanini del 1997: Bassanini, Bassanini bis, Bassanini ter. Le riforme di questo tipo avevano l’obiettivo di semplificare la pubblica amministrazione: semplificazione enorme che interessarono stato e regioni. Ha davvero stravolto il sistema interno dello stato ed è intervenuto sulla attività delle amministrazioni pubbliche. Decideva che fossero giuridicamente validi documenti fatti da strumenti informatici o telematici e idem la trasmissione o conservazione.
Le fonti di oggi sono:
Poi abbiamo delle linee guida dell’agid, sia sul documento informatico sia sulle firme elettroniche. Le linee guida sono periodicamente riviste ovviamente e le troviamo tutte quante sul sito di Agid. Cosa ci dicono queste linee guide: ci danno le indicazioni molto concrete su come devono essere formati i documenti elettronici, come devono essere trasmessi e come possono essere duplicati e in quali casi e per la firma elettronica come devono essere generate e come possono essere verificate. Da un punto di vista tecnico troviamo questo, mentre la legge ci dice quando usarle e quale sia il valore legale. Il come si fa in concreto è definito dalle linee guida. Che cosa sarebbe un documento elettronico: rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti. E’ una rappresentazione informatica di qualunque cosa essenzialmente.
<aside> 💡 Atto giuridico = espressione di un comportamento volontario di una persona o di un ente. Immagina una legge per esempio, come espressione del parlamento. Fatto giuridico = qualcosa che avviene senza la volontà dell’uomo, ma assume rilevanza giuridica. La morte di una persona, che non viene uccisa si intende. Questo ha delle conseguenze giuridiche come l’apertura della successione. Dato = informazioni che si riferisce a qualunque cosa, persona, etc. …
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Che valore ha questa rappresentazione informatica, ci dice che (regolamento 910) non dobbiamo effettuare alcun tipo di discriminazione. Non ci deve essere uno svantaggio nel fatto di avere un documento che sia elettronico. Per evitare che ci sia questo effetto il documento informatico ha un valore che è liberamente apprezzato dal giudice, cioè è il giudice che decide. Se è interessante o meno. Non vuol dire che non abbia valore, non è discriminato, vale sempre, ma dipende quanto sia il suo valore.
Quando definiamo che un documento sia stato trasmesso? Quando viene consegnato al gestore della posta elettronica. In maniera speculare quando entra nella disponibilità del destinatario. Quindi è sufficiente che sia conoscibile anche se non sia conosciuto. Tuttavia, perché il documento sia opponibile ai terzi serve un documento particolare che è la PEC. Cioè che dia certezza giuridica e posso farlo valore nei confronti di altre persone.
Questa viene considerata come raccomandata con ricevuta di ritorno. Quella è un atto opponibile ai terzi ed è anche regolamentata dal DPR 68/2005. Il sistema della PEC ha la caratteristica di avere una ricevuta di ricezione del documento. Il sistema della PEC è un sistema chiuso, questo perché è un sistema per cui una PEC comunica solamente con altre PEC. E’ una sorta di intranet. L’effettivo valore è quando solamente una pec parla con un’altra pec. E’ una particolarità per altro nostra, ma è disciplinata dal dpr 2005 e codice amministrazione digitale. La PEC è diventata uno strumento di identificazione. Per esempio se ti iscrivi ad un concorso pubblico per esempio. L’amministrazione ha l’obbligo di rendere noti alcuni indirizzi PEC. Ci servirebbe una PEC per ogni registro di protocollo. Cioè immagina un registro in cui ogni atto che viene ricevuto o inviato da un ente pubblico viene registrato. E’ una sorta di hash table, una indicizzazione. Ogni registro è diciamo per ogni ufficio, come l’ufficio anagrafe, l’ufficio elettorale e così via. Abbiamo già detto che il domicilio elettronico è formalmente è una PEC che funge da domicilio digitale.
Collegato al discorso del documento informatico è quello della firma elettronica. abbiamo quattro tipi di firme essenzialmente:
Tutte e tre sono previste dal regolamento 910. Il legislatore avendone 3 ha comunque introdotto: la firma digitale. Questa è un tipo di firma elettronica digitale. potrei avere firme elettroniche qualifica, non qualificate, digitale o meno. E’ un casino. Chi sarebbe il titolare? E’ la persona fisica a cui questa firma è stata attribuita e che accede ai device che occorrono per generare quella firma elelttronica.
La firma elettronica semplice: qui abbiamo una definizione che è per altro copiata nel codice, per cui sappiamo che la firma elettronica semplice sono documenti acclusi o connessi mediante associazione logica ad altri dati elettronici.
La firma elettronica semplice mi da meno garanzie che quella firma provenga effettivamente da quella determinata persona.
Per la firma avanzata è connessa unicamente al firmatario e ho un sistema per cui la persona che firma è veramente quella lì. Questo perché questa è in grado di identificare il titolare della firma perché si può fare solamente con un metodo che coinvolga dispositivi o informazioni che sono sotto il nostro completo controllo. Gli effetti della firma elettronica sono quelli previsti dall’articolo 2702 del codice civile. Questo ci dice che la scrittura privata, ha efficacia e può essere opposta nei confronti di colui che l’ha sottoscritta o quando lui la riconosce come propria o quando siamo nei casi previsti dalle legge. La scrittura privata è un documento che io scrivo di mio pugno e questa firma è valida. Questo perché nel nostro ordinamento vale il principio di libertà della forma.