Parleremo di contratti conclusi interamente attraverso mezzi telematici.

Possiamo avere diversi tipi di contratti:

  1. B2B: contratti tra imprese/operatori professionali
  2. B2C: contratti tra un professionista e un consumatore
  3. C2C: contratti conclusi interamente tra soggetti privati

Diversa è la normativa sui C2C. Il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui il proponente ha concluso l’accettazione. Ci interessa sapere tempo e luogo perché cambia la normativa bisogna andare ad applicare. La difficoltà iniziale era capire come applicare le vecchie regole a contratti che seguono delle forme che non sono così compatibili con la legge principale di riferimento. Altro tema è la certezza sulla qualità dei contraenti. Metti che stiamo vendendo dei servizi che sono vietati ai minori, come mi accerto che siano maggiorenni. A che fonti facciamo riferimento?

  1. Il codice civile

Abbiamo come sempre dei rapporti tra le fonti, in cui ci troviamo di fronte ad un problema di gerarchia inizialmente, cronologico (per leggi sullo stesso livello), specialità. Quando abbiamo una legge generale che non fa distinguo e poi abbiamo quella del caso specifico, dobbiamo andare ad usare quella per il caso specifico, anche se quella generale è più nuova.

  1. Codice del Consumo (dlgs 206/2005)

Atto normativo in cui sono state raccolte diverse normative disperse in varie leggi. Il loro obiettivo sarebbe andare a tutela del consumatore. Abbiamo la risoluzioni di squilibri che altrimenti andrebbero a minare il rapporto tra chi offre un servizio e “acquirente”che solitamente è in un posizione di svantaggio.

In ambiti specifici, tipo quello bancario, potrei andare a trovare anche de regolamenti che facciano riferimento ai quei settori. Sono della normative molto noioso a leggersi. Non ci vengono letti, ma in questa sezione ci saranno sicuramente alcuni esempi per farci rendere conto di come funzioni a grandi linee. C’è più o meno il gusto di leggere un elenco del telefono, ipse dixit

Una cosa scontata è la validità che oggi andiamo a concludere in rete. All’inizio si aveva questa posizione antistorica, il tema è solamente come conciliare il tema con le norme.

Codice del Consumo

Il è intervenuto a specificare i rapporti B2C. E’ un testo normativo che ha come scopo la tutela del consumatore nei confronti del professionista. Si pone di re-equilibrare rapporti di froze in cui ci siano differenze e soggezioni dell’uno nei confronti dell’altro. Praticmaente è stato esteso il B2C anche a rapporti con fortissimi squilibri anche da imprenditori. Faremo esempi di compravendita in cui una delle part sia a distanza. Noi ci interesseremo a norme ed esempi di negoziati a distanza. Abbiamo una tutela exante e una ex post prima cosa da fare sono informazioni pre contratto chi e deve andare a fornire le caratteristiche del bene. Sarebbe importante anche sapere l’identità dovrò professionista. Come norma sarebbero anche da inserire degli indirrizzi fisici del post.

Se ho dei prezzi di oggetti che hanno dei price ad personam, data la sua profllazione. Abbiamo anche il problema delle carte di pagamento. Anche sulle modalità di pagamento cerco di scegliere mansioni certificate. Questo di mare di informazioni sono insufficienti.

Diritto di recesso

In 14 giorni dalla consegna del prodotto. Questo è fatto senza essere obbligato ad andare a giustificare il recesso in alcun modo. Questo non deve essere costoso, ma l’unica cosa sarebbe non usare la cosa ma restituirla. Questo termine non è particolarmente lungo, ma si può allungare in alcuni casi. Quando il professionista non di norma e rispetta gli obblighi. In quel caso il diritto di recesso potrebbe essere effettuato in un anno.

Diritto di Recesso: eccezione al principio generale per cui il contratto è vincolante e ha forza di legge tra le parti. Lo può applicare anche solamente 1 delle due parti. Il foro di competenza esclusiva (a quale tribunale si va se c’è una causa). Molte imprese sono solite mettere nelle condizioni contrattuali. Praticamente il consumatore fa causa a casa sua e il dipendente non fa il contratto. Questo è inderogabile non abbiamo scampo. In generale la regola sarebbe di avere il foro dove il contratto è stato concluso. Le parti non possono decidere qualcosa di diverso fra di loro, dobbiamo lasciare il consumatore forte.

Ci sono diversi casi in cui il contratto non è valido. La nullità è la funzione più grave dal punto di vista civilistico. Tutto quello fatto con il contratto nullo non è valido e non possiamo avere effetti. Se il giudice riscontra una qualsiasi nullità si prende atto della nullità del contratto. La nullità è in prescrittibile (non scade mai) annullabilità Potrei anche decidere di non annullare un contratto perché mi interessa a me personalmente.

Nullità relativa = nullità che solamente la parte debole la potrebbe andare ad attivare.